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Rubrica di telefonia: quando la mediazione fallisce

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Nella rubrica pubblicata alcune settimane fa avevamo parlato di come si svolge una conciliazione, chi può (chi deve) partecipare e della necessità o meno di avvalersi dell’aiuto di un legale.

Ma la conciliazione è solo il primo passo di una controversia tra utenti e gestori dei servizi. E’ il tentativo obbligatorio per legge di arrivare a un accordo con una compagnia telefonica.

Ma cosa accade se durante il tentativo di conciliazione non si riesce ad arrivare a un accordo?

Cosa si può e si deve fare? Quando? Come ci si deve comportare?

Fermo restando il fatto che in ogni caso il conciliatore delegato dal responsabile del procedimento al Corecom (i comitati regionali per le comunicazioni delegati in ogni regione dall’AgCom a gestire questo tipo di controversie) e in base alle modalità stabilite dalla delibera 173/07/Cons dell’AgCom (Autorità Garante per le comunicazioni) le possibilità sono sostanzialmente due.

Decidere di procedere per via giudiziaria (fondamentalmente davanti a un giudice di pace, ma in questo caso sarà necessario rivolgersi a un legale) oppure continuare al Corecom per una sorta di secondo grado, una specie di appello.

La procedura è chiamata Definizione e viene attivata con la compilazione di un modulo, il GU14, entro 90 giorni dalla data di conciliazione.

Quest’ultimo è un modulo sostanzialmente simile a quello denominato UG con il quale si avvia la richiesta di conciliazione. Il GU14, ovviamente, essendo successivo all’UG richiede anche che venga menzionato il mancato accordo della conciliazione (e in quale data).

Un volta inoltrato il modulo GU14 l’utente (o il suo rappresentante, sia esso un legale, un professionista, una associazione di consumatori o una persona di propria fiducia) verrà convocato per una nuova udienza.

In questo caso il dirigente avvierà una analisi più approfondita della controversia, richiedendo anche delle memorie sia alla compagnia telefonica che all’utente.

In una delle prossime rubriche analizzeremo lo svolgimento della Definizione.

 

Paolo Di Vincenzo

consulenzabollette@gmail.com


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