Attualità 06:30

Rubrica di telefonia: l’indennizzo per ritardata attivazione

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Una pubblicità di qualche anno fa utilizzava uno slogan: “Il telefono, la tua voce”, subito trasformato da qualche comico in uno altrettanto simpatico: “Il telefono la tua croce”.

Con la concorrenza tante cose sono migliorate ma numerose sono peggiorate e oggi, che di compagnie telefoniche ce ne sono molte, forse lo slogan più appropriato è il secondo.

Spesso accade, per esempio, che si cambi operatore per delle condizioni contrattuali migliori. Di norma va tutto liscio ma, purtroppo, non è affatto strano, né inusuale che ci siano dei problemi.

I gestori generalmente fissano per contratto un termine massimo entro il quale il servizio venga attivato, di solito 30 giorni.

Accade talvolta che questi termini non vengano rispettati. Cosa si può fare?

Semplice, ricorrere al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni, delegato dall’AgCom – Autorità garante per le comunicazioni per risolvere le controversie) per chiedere un tentativo di conciliazione.

In quella sede l’utente – che non ha ottenuto soddisfazione da un contratto – può trovare un rappresentante della compagnia con cui discutere della controversia.

Nel caso specifico viene in aiuto dell’utente (che si può presentare da solo, assistito da un legale, da un professionista o da una associazione di consumatori) l’articolo 3 del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori.

E cosa prescrive questo articolo? Che nel caso di ritardo nell’attivazione di un servizio (rispetto al termine massimo previsto dal contratto) gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio pari a € 7,50 per ogni giorno di ritardo. L’indennizzo è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l’operatore non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell’intervento.

Particolare interessante per le aziende.

Se l’utenza interessata dal disservizio è del tipo “affari”, gli importi liquidati a titolo di indennizzo devono essere pari al doppio, vale a dire 15 euro al giorno per ogni linea telefonica.

 

Paolo Di Vincenzo

consulenzabollette@gmail.com