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Rubrica telefonia: l'indennizzo per un cattivo funzionamento del servizio

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Cosa accade se capita di pagare un servizio telefonico non all’altezza di quanto stabilito sul contratto? Che la compagnia a cui ci si è rivolti deve indennizzare l’utente. Lo stabilisce l’allegato A della delibera 73/11/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale a sua volta ha delegato ai Corecom regionali (Comitati regionali per le comunicazioni) la gestione delle controversie tra utenti (privati e aziende) e gestori telefonici.

 

E’ il caso di ricordare che la delibera si applica in fase di definizione, una sorta di secondo grado dopo il primo passo della conciliazione. Ma è altrettanto vero che spesso le società riconoscono gli stessi indennizzi per evitare il protrarsi della contrapposizione con gli utenti.

 

L’articolo è il numero 5 della delibera che stabilisce l’Indennizzo per malfunzionamento del servizio. E recita: 1) In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 5 per ogni giorno d'interruzione.

 

2. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento. 3. Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all'operatore, nella riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio. 4. Nei casi previsti dai commi precedenti se il malfunzionamento riguarda solo i servizi accessori, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si applicherà l'articolo 3, comma 4 del presente regolamento.

Se l’utenza interessata è del tipo affari (o business) gli importi si raddoppiano.

 

Paolo Di Vincenzo

consulenzabollette@gmail.com


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paolo di vincenzo | rubrica telefonia