Attualità 06:15

Consulenza bollette: sospensioni più difficili per bollette alte

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Buone notizie dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Sono stati infatti estesi i casi in cui una bolletta viene considerata anomala e “per i quali, in caso di mancata risposta al reclamo del cliente, non può essere inoltrata la richiesta di sospensione della fornitura”.

In sostanza l’Autorità impone alle compagnie di rispondere in modo completo e trasparente prima di procedere alla sospensione.

Ecco la nuova regolamentazione in base alla delibera 17/2016/R/com : “viene aggiornata la definizione di fatturazione di importi anomali che sarà legata ai casi in cui gli importi siano superiori al 150% dell'addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per il mercato elettrico e al doppio dell'addebito più elevato degli ultimi 12 mesi per il gas, comprendendo nuove casistiche, anche legate alle previsioni della bolletta 2.0 in materia di ricalcoli. Pertanto le bollette anomale, oltre a quelle previste fino a oggi (per importi elevati connessi a conguagli che seguono bollette stimate o malfunzionamento dei contatori), saranno anche: le bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati; le bollette che contengono i ricalcoli previsti dalla nuova bolletta 2.0 (ricalcoli per modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o ricostruzione dei consumi, ricalcoli per modifica delle componenti di prezzo applicate); le bollette emesse successivamente ad un blocco di fatturazione; le bollette emesse successivamente all'attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all'autolettura comunicata dal cliente”.

Con le nuove regole, quindi, si ampliano i casi in cui le bollette possono considerarsi anomale. Naturalmente è sempre fondamentale fare reclamo e chiedere la rettifica entro 10 giorni dalla scadenza di fronte a un importo superiore ai 50 euro.

In caso di mancata o incompleta risposta il fornitore non potrà procedere alla sospensione della fornitura. Il modulo standard per il reclamo dovrà essere a disposizione direttamente sulla home page del sito internet dell'operatore che, per ridurre i tempi della pratica, per la risposta dovrà in via preferenziale utilizzare l'indirizzo e-mail se indicato nel reclamo. Se il venditore non invierà la risposta motivata entro 40 giorni, rimane valido il previsto indennizzo automatico (a partire da 20 euro).

 

Paolo Di Vincenzo

consulenzabollette@gmail.com


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